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CITES e normativa

Ultimo Aggiornamento: 24/02/2011 19:22
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23/08/2004 21:29

Ciao,

per l'acquisto, la nascita, la cessione e quant'altro riguarda la legge Italiana riguardo i psittacidi potete visionare nei seguenti link:


PREMESSA

La normativa che regolamenta l'utilizzo e l'applicazione della CITES in Italia è di natura particolarmente delicata.Il campo di attuazione, infatti , è talmente vasto e mutevole nel suo insieme da apparire, a chi non ha una preparazione specialistica, caotico ed a volte incomprensibile.
Il documento base a cui far riferimento è comunque il Reg(CE)338/97 che ha stabilito nei paesi della Comunità Europea le regole base su cui la CITES si fonda; bisogna fare poi sempre riferimento ai vari regolamenti di attuazione, l'ultimo dei quali è il 1808/01, per avere le specifiche di applicazione, mentre per avere una panoramica completa delle specie comprese negli Allegati si deve consultare il Regolamento più aggiornato , che attualmente risulta essere il 2724/00.

Ricordiamo comunque di consultare la Guida di Riferimento per una panoramica più vasta e di far sempre riferimento , in caso di dubbi, al personale CITES presso le diverse strutture vista il continuo aggiornamento normativo dettato dalle esigenze di tutela.



CITES
Cos'è la CITES?
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.

Il sistema dei controlli
Il Sistema dei controlli si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre categorie:
a) specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all'Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio;
b) specie iscritte all'Appendice II, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza;
c) specie protette da singoli Stati, iscritte all'Appendice III, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o certificati, l'esportazione o la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di importazione possono autorizzare l'ingresso nei loro territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un permesso od un certificato di riesportazione.

Le sanzioni
In Italia dall'anno 1992 è in vigore una legge - la legge 7 febbraio 1992, n.150 - con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all'Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.

Le specie minacciate di estinzione
Sono iscritte all'Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l'ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell'orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.

Le specie soggette a controllo e regolamentazione
Sono le specie iscritte all'Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L'elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all'Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.

Le autorizzazioni
Accade frequentemente che durante un viaggio si acquistino oggetti o souvenir derivati da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici e di Paesi dell'Europa dell'est, si possono acquistare animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili) per pochi soldi da improvvisati commercianti. E' necessario quindi accertarsi, prima dell'eventuale acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e delle Foreste. Nei casi in cui sussistano dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall'acquisto.

Le licenze di importazione ed esportazione a scopo commerciale sono rilasciate dal Ministero del Commercio con l'Estero - Direzione Generale delle importazioni e delle esportazioni, previo nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole - Corpo Forestale dello Stato, nei casi previsti dal D.M. 31/12/1983. La consulenza scientifica viene svolta da una Commissione di esperti operante presso il Ministero dell'Ambiente. I certificati d'importazione per scopi non commerciali e i certificati di riesportazione sono rilasciati dal Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato nelle sedi dei servzi di certificazione Cites .

Consigli utili
Spesso il turista in partenza per una vacanza in Paesi lontani non conosce l'esistenza di un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che certi souvenir, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l'arresto). Accade frequentemente che, durante un viaggio, si acquistino oggetti derivanti da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare, per poche lire, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili). E' necessario accertarsi, prima dell'acquisto, se esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e Foreste. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, consiglia di desistere dall'acquisto. Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma devono, comunque, riportare obbligatoriamente l'Autorità di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di validità, un numero progressivo del documento, la denominazione scientifica e comune delle specie animale o vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa ecc.), l'indicazione del Paese di origine e provenienza, timbro e firma dell'Autorità di rilascio.




[Modificato da pappagalli 24/02/2011 19:22]
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Sesso: Femminile
28/01/2005 11:08

Di D. Schiff e P. D'Alberton (Reptilia - n°1 anno 2005).

www.camaleonte.net/dino/REPTILIA.htm

Se siete alle prime armi e desiderate acquistare un pappagallo, rivolgetevi ad un negoziante specializzato o ad un allevatore, ed accettate di buon grado i suoi consigli sulle specie da allevare: Ad esempio, difficilmente vi consiglierà un'Ara di grossa taglia o un Cacatua di notevoli dimensioni se abitate in un condominio, non tanto per lo spazio limitato, quanto per il baccano che quasi sicuramente farà e che quasi altrettanto sicuramente vi costringerà a riportarlo a chi ve l'ha venduto.

Ciò premesso come norma generale, che può valere comunque per qualsiasi animale esotico e non, che si desidera tenere in casa, il negoziante è tenuto a darvi al momento dell'acquisto di un pappagallo anche della documentazione ai fini CITES, che dimostri l'origine legale del soggetto.

La Convenzione di Washington (CITES) protegge infatti tutti i pappagalli, con le sole eccezioni della comunissima cocorita (Melopsittacus undulatus) e dell'altrettanto comune calopsitta (Nymphicus hollandicus); tutti gli altri, circa 350 specie sono tutelati dalla CITES, chi in appendice I (43 specie), chi in appendice II (la stragrande maggioranza), chi in appendice III (una sola).

L'Unione Europea ha approvato un regolamento (regolamento CE n° 338/97) che divide le specie CITES in Allegati (A, B e C) invece che in Appendici, ma i due termini, grooso modo, sono equivalenti.
Le specie iscritte nell'Allegato A sono al massimo grado di tutela; per queste è vietata la vendita se non come eccezione, e quindi difficilmente le troverete nei negozi a meno che non provengano da nascite in cattività regolarmente comprovate da un certificato CITES giallo che ne riporti gli estremi ed il numero di un anello inamovibile o di microchip , il quale deve corrispondere a quello fisicamente presente sull'esemplare.

Le specie iscritte nell'Allegato B possono essere commercializzate qualora sia provata l'origine legale dell'esemplare, tramite un atto di cessione ai fini CITES.
Tale documento, personalizzato dal venditore, deve riportare il nome scientifico e quello comune del soggetto, il numero e la data del permesso di esportazione del Paese d'origine e di provenienza se giunge da un Paese extraUE, il numero e la data della licenza d'importazione rilasciata dal Ministero delle Attività produttive se il soggetto è arrivato direttamente in Italia, ovvero il numero e la data della licenza di importazione di un altro Paese Europeo se questo è giunto in uno di essi prima di arrivare in Italia.

Qualora poi, l'animale sia nato in cattività nel nostro Paese, deve riportare il numero di protocollo, la data e la sigla del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato al quale la denuncia di nascita è stata presentata entro i 10 gg. dall'evento previsti dall'art. 8-bis della Legge 150/92 e successive modificazioni.
Quanto sopra, vale anche per le specie che la Commissione Scientifica CITES presso il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di considerare facilmente allevabili in cattività e cioè, a tutt'oggi, Agapornis Fischeri, Agpornis Personata, Agapornis Roseicollis, Nandayus Nenday e Neophema elegans (Inseparabile di Fischer, inseparabile mascherato, inseparabile a collo rosa, conuro a faccia nera e parrocchetto elegante).

L'unica specie iscritta nell'Allegato C, il Parrocchetto dal Collare, è esonerata dalla denuncia di nascita in cattività e dalla tenuta dei registri previsti dal decreto Ministeriale 8.1.2002; se invece proviene dall'estero una documentazione CITES o un certificato d'origine o una notifica d'importazione la deve comunque avere.

Altra eccezione al rilascio della documentazione CITES è costituita dalle specie iscritte nell'Allegato VIII al regolamento CE n° 1801/01. fra le quali due pappagalli e cioè il Kakarichi a fronte rossa (Cyanoramphus novaezellandiae) e un groppone denominato psephotus dissimilis ai sensi dell'Art. 32 del citato regolamento, pur essendo specie di Allegato A, la loro commercializzazione può avvenire senza alcun certificato qualora gli esemplari siano anellati.

Se il negoziante o allevatore non vi fornisce i dati sopra esposti, desistete dall'acquisto e informate il CFS competente per territorio; altrimenti, una volta a casa i problemi saranno vostri, toccherà a voi dimostrare, magari con documentazione incompleta o addirittura senza, la prova legale dell'acquisizione!
A 24 annidall'entrata in vigore delle norme che ne puniscono le violazioni non è più lecito invocare l'ignoranza della norma, o guistificarsi con acquisti presso le fiere o mercati ambulanti; anche costoro, se vendono specie protette, devono fornire al cliente la prova legale dell'acquisizione.

Quanto detto vale anche per l'acquisizione da privati, allevatori da amatori che in caso di abbondanza di nuovi nati cedano i loro esemplari: Pretendete sempre la documentazione CITES!

Infine, per quanto riguarda gli anelli va precisato che il loro uso è obbligatorio solo in caso di vendita di esemplari in Allegato A e per le specie dell'Allegato VIII (se anellate, si evita di ricorrere alla certificazione, altrimenti ci deve essere il certificato giallo); per le altre specie non v'è obbligo ma opportunità, in quanto la presenza dell'anello è garanzia di corretta nascita in cattività poichè viene apposto nei primi giorni di vita e non può essere rimosso; inoltre rende più facili i controlli presso gli esercizi commerciali o gli allevatori privati, sollevando il nuovo proprietario da fastidiosi contenziosi.

notizia importante:
Silla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 215 del 27 Agosto 2003 è stato pubblicato il regolamento CE n°1497/2003 del 18 Agosto 2003(vedi pagina 80), che contiene i nuovi elenchi delle specie protette in sostituzione del regolamento 338/97 e successive modifiche; dalla data di pubblicazione di questo atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (alla data del 25/9/2003, non è stato ancora pubblicato, n.d.r.),II serie speciale, decorrono 90 gg.utili per denunciare al CFS il possesso degli esemplari transitati in AllegatoA, fra i quali sei sottospecie di amazzone a fronte gialla (Amazona Ochrocephala sottospecie auropalliata, belizensis, caribaea, oratrix, parvipes e tresmarie)





[Modificato da pappagalli 28/10/2007 18:05]
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